Importazione prodotti Israele verso UE // Le novità del riconoscimento del trattamento tariffario preferenziale

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A partire dal febbraio 2005, in virtù di quanto previsto dal Protocollo 4 dell’Accordo di associazione UE- Israele, il riconoscimento del trattamento tariffario preferenziale per l’importazione dei prodotti da Israele nell’Unione europea è subordinato al rilascio della prova dell’origine preferenziale nella quale deve essere riportato il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione conferente lo status originario preferenziale al prodotto.

Ciò in quanto se il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione conferente lo status originario del prodotto:

  • è presente nella parte I della “List of no eligible locations”, il trattamento preferenziale non è concesso;
  • è presente nella parte II della “List of no eligible locations” rubricata “Borderline localities and zip-codes” il trattamento preferenziale potrebbe non essere concesso e in questo caso è necessario consultare l’Ufficio doganale ove si intende presentare la dichiarazione doganale, al fine di verificarne l’effettivo luogo di produzione e quindi l’eventuale concessione o proibizione del trattamento preferenziale;
  • non figura all’interno della “List of no eligible locations” il trattamento preferenziale può essere concesso.

In materia di controlli, è competenza delle Autorità doganali degli Stati membri, verificare se i codici postali indicati nelle prove di origine corrispondono a quelli che compaiono all’interno della “List of no eligible locations” resa disponibile dalla Commissione ( https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Settlements%20Zipcodes%20update%20May%202022.pdf )

Con l’avviso dell’11 maggio l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che tutti gli operatori che vorranno importare i prodotti da Israele verso l’Unione europea per poter beneficiare del trattamento preferenziale – a decorrere dal 16 maggio 2023 – devono indicare nella dichiarazione doganale il codice Y864 che si traduce in un’attestazione sotto propria responsabilità che la “produzione che determina l’origine non ha avuto luogo all’interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell’amministrazione israeliana”.

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