Customs NEWS // Reistituzione e rinnovo delle misure antidumping su alcuni prodotti oggetto di importazione

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La finestra temporale compresa tra il 4 e il 14 aprile 2023 si è rivelata significativa in materia di misure di difesa commerciale istituite dall’Unione europea; la Commissione europea, dopo aver ravvisato un pregiudizio per i produttori comunitari, ha infatti reistituito o rinnovato diverse misure antidumping su taluni prodotti oggetto di importazione.

Tra queste si segnala la reistituzione (con i Regolamenti di esecuzione (UE) 2023/737 e 2023/738) di un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di “determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121” (codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00; codice TARIC 4012 12 00 10), originari della Repubblica popolare cinese per quanto riguarda le società elencate all’articolo 1 dei due regolamenti. Il dazio antidumping definitivo, riguarda le importazioni effettuate nel periodo compreso tra l’8 maggio 2018 e il 12 novembre 2018 e nel periodo a partire dal 13 novembre 2018; il dazio compensativo definitivo quelle effettuate nel periodo a decorrere dal 13 novembre 2018.

Qualsiasi dazio antidumping o compensativo definitivo versato dai produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1579 o 2018/1690, in eccesso rispetto al dazio antidumping o compensativo definitivo istituito a norma dell’articolo 1, è rimborsato o sgravato. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Eventuali rimborsi effettuati a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19 China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione europea sono recuperati dalle autorità che hanno effettuato il rimborso fino all’importo fissato nell’articolo 1, paragrafo 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 e nell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/738.

Sia il dazio antidumping definitivo che quello compensativo definitivo sono riscossi anche sulle importazioni registrate conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175, del 7 luglio 2022, che sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175, che è abrogato.

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Sono poi state rinnovate per altri cinque anni (con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/809) le misure antidumping sulle importazioni di “accessori per la saldatura testa a testa di tubi in acciaio inossidabile” (codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90; codici TARIC 7307 23 10 50, 7307 23 10 55, 7307 23 90 50 e 7307 23 90 55) originari della Repubblica popolare cinese e Taiwan prevedendo:

  • un dazio antidumping compreso tra il 5,1% al 12,1% per le importazioni dei prodotti originari di Taiwan;
  • un dazio antidumping compreso tra il 30,7% e il 64,9% per le importazioni dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese; 
  • l’estensione dell’aliquota del dazio antidumping del 64,9%  alle importazioni dei medesimi prodotti spediti dalla Malesia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malesia (codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90; codici TARIC 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 730723 90 35, 7307 23 90 40).

Il rinnovo delle misure di difesa commerciale sulle importazioni dalla Cina e da Taiwan si rivela necessario al fine di garantire una concorrenza leale tra gli “accessori” importati e quelli di produzione UE, mentre l’estensione delle misure alla Malesia sono essenziali per garantire la piena efficacia delle predette misure con lo scopo di contrastare i tentativi di elusione.

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