Per l’individuazione dell’aliquota IVA è necessario l’accertamento tecnico dell’Agenzia delle Dogane

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Con risposta ad interpello n. 345/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’individuazione dell’aliquota IVA, applicabile alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegrata al DPR n. 633 del 1972 (di seguito “Decreto IVA”) per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento, è subordinata ad un esatto accertamento tecnico del prodotto da parte dell’Agenzia delle Dogane “teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali”.

Nella fattispecie presa in analisi, la società istante ha richiesto all’Agenzia delle Dogane il preliminare di accertamento tecnico riguardante il “prodotto oftalmico in formato pluridose” che la stessa commercializza applicando l’aliquota IVA del 22 per cento; l’Agenzia delle Dogane a termine dell’accertamento ha classificato il prodotto nella sottovoce NC 330790.

La società non condividendo il parere dell’Agenzia delle Dogane, ha richiesto una relazione tecnica ad un esperto di settore nella quale viene precisato che il prodotto svolge “un’azione terapeutica di tipo meccanico”.

All’esito della relazione, la società ha ritenuto che il prodotto in esame fosse riconducibile al n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e, pertanto che possa trovare applicazione l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.

Sulla questione, il parere delle Entrate chiarisce che tale accertamento tecnico è di competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane ed esula dalla soluzione interpretativa prospettata dallo scrivente “tant’è che le istanze aventi per oggetto l’individuazione dell’aliquota IVA sulla cessione dei menzionati prodotti, prive del citato parere, sono da ritenersi inammissibili e agli stessi non potrà essere fornita alcuna risposta in merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica”

Più nello specifico, in siffatto contesto, la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 fa rientrare “…i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per i trattamenti medici veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata…” tra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA.

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