CONSULENZA DOGANALE // RUSSIA: L’UE estende le sanzioni sulle importazioni di alcuni prodotti

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Il Dept. Consulenza doganale della Laghezza SpA approfondisce:

RUSSIA, L’UE ESTENDE LE SANZIONI SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI CONTENENTI ACCIAIO RUSSO. 

Nel quadro delle sanzioni economiche che l’Unione europea ha imposto alla Russia si segnala che sarà vietata l’importazione o l’acquisto nell’Unione europea dei prodotti siderurgici di cui all’ Allegato XVII del Regolamento (UE) 833/2014 sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII. 


Tale divieto opererà

▪ dal 1° aprile 2024, per i prodotti di cui all’Allegato XVII contenenti materiali di cui al codice di NC 7207 11; 

▪ dal 1° ottobre 2024, per i prodotti di cui all’Allegato XVII contenenti materiali di cui al codice di NC 7207 12 10 o 7224 90; 

a partire dal 30 settembre 2023 per i prodotti di cui all’Allegato XVII contenenti materiali diversi da quelli di cui ai codici di NC 7207 11; 7207 12 10, 7224 90. 

I divieti non si applicano all’importazione di prodotti di cui ai codici di NC 7207 11 e 7224 90 nei limiti dei contingenti previsti dall’art. 3 octies del regolamento. 

Per non incorrere in tali divieti all’atto dell’importazione gli Importatori dovranno esibire la prova attestante che i fattori produttivi utilizzati per la trasformazione del prodotto in un Paese terzo (es. Turchia, Cina, etc.) non siano originari della Russia

Come indicato dalla Commissione europea all’interno delle FAQs i documenti considerati come “prove sufficienti” ai fini dell’attestazione del Paese di origine dei fattori produttivi, potranno essere: 

per quanto riguarda i prodotti semilavorati: il certificato mill test (MTC) che dovrà indicare il nome dell’impianto in cui avviene la produzione, il nome del paese in cui avviene la “colata” (country of the ladle of melting) e il codice doganale del prodotto (almeno le prime 6 cifre). 

Per quanto riguarda i prodotti finiti: il certificato mill test (o più certificati mill test qualora tutte le informazioni non fossero contenute in un unico mill test) che dovrà indicare il nome dell’impianto in cui avviene la produzione, il nome del paese in cui avviene la “colata” (country of the ladle of melting), il codice doganale del prodotto (almeno le prime 6 cifre) e il nome del paese e il nome dell’impianto in cui vengono compiute, a seconda dei casi, le seguenti operazioni:

> laminazione a caldo (“hot rolling”); 

> laminazione a freddo (“cold rolling”); 

>rivestimento metallico a caldo (“hot-dipped metallic coating”); 

>rivestimento metallico elettrolitico (“electrolytic metal coating”); 

>rivestimento organico (“organic coating”); 

>saldatura (“welding”); 

>piercing/estrusione (“piercing/extruding”); 

>trafilatura/filatura (“drawing/pilgering”); 

>saldatura ERW/SAW/HFI/Laser (“ERW/SA/HFI/Laser welding”). 

Ai fini probatori, oltre a quanto indicato sopra, sarà richiesto di fornire una dichiarazione dell’Importare attestante la corrispondenza tra i certificati e le fatture di importazione. 

In considerazione del fatto che i prodotti di cui ai codici di NC 7207 11; 7207 12 10, 7224 90 sono dei semilavorati per questi sarà concesso indicare come Paese della “colata” (ma non come Paese dove vengono svolte altre lavorazioni) la Russia, soltanto: 

▪ dal 30 settembre 2023 al ° aprile 2024 per quelli di cui al codice di NC 7207 11; 

▪ dal 30 settembre al 1° ottobre 2024 per quelli di cui al codice di NC 7207 12 10 e 7224 90. 

In situazioni di ragionevole dubbio, le autorità doganali potranno richiedere ulteriori prove, come ad esempio certificati di prova supplementari per le diverse fasi di trasformazione subite dal prodotto. 

Il nostro Dept. Consulenza doganale è sempre a disposizione per fornirvi supporto ed ulteriori informazioni > soluzioni.doganali@laghezza.com

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