Definizione dell’obbligo di fatturare le cessioni operate all’interno dei depositi doganali situati in Italia

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In base al principio di territorialità ex art.7 bis del d.P.R. n.633 del 1972 le cessioni di beni mobili che si considerano effettuate nel territorio dello Stato hanno ad oggetto “beni nazionali, comunitari o vincolati al regime di temporanea importazione esistenti nel territorio dello stesso, ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto“.

Al contrario, non sono soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale le cessioni relative a beni “allo stato estero” che si trovano “fisicamente” in Italia ma all’interno di depositi doganali. Tali cessioni, ai sensi dell’’articolo 21, comma 6, lettera a), del d.P.R. n 633/1972, devono comunque essere fatturate e registrate nei registri IVA come operazioni “non soggette”ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1. Stessa cosa per le operazioni effettuate fuori dall’Unione europea da un soggetto passivo stabilito in Italia  (come nel caso, per esempio, delle vendite “estero su estero”).

L’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n.2/2023 ha chiarito che sussiste l’obbligo – come prescritto dall’articolo 21, comma 6, del d.P.R. n 633/1972 – di fatturare le cessioni operate all’interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente, che sia stabilito o meno nel territorio dello Stato.

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