Customs NEWS// Il nuovo dazio ambientale Carbon Border Adjustment Mechanism (c.d.”CBAM”)

Condividi su:

Un nuovo dazio ambientale, il CBAM

Il Regolamento 2023/956, pubblicato il 16 maggio in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 130/52, ha istituito un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il Carbon Border Adjustment Mechanism (c.d. “CBAM”).

Il CBAM riguarderà le importazioni in UE di diversi prodotti elencati nel relativo Allegato I – tra i quali segnaliamo i lavori di ghisa, ferro, acciaio e alluminio, concimi e prodotti chimici– e avrà la finalità di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, di ridurre le emissioni globali di CO2 nonché di rispettare gli standard climatici previsti dall’Accordo di Parigi.

Dall’ambito di applicazione del Regolamento sono escluse le merci originarie dei Paesi e territori elencati nell’Allegato III, punto 1 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla).

Le date da ricordare

Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 avrà inizio il periodo transitorio, durante il quale gli importatori dei prodotti di cui all’Allegato I (ed i loro rappresentanti doganali indiretti) dovranno comunicare trimestralmente le emissioni incorporate nelle merci importate durante il precedente trimestre dell’anno, indicando le emissioni dirette e indirette nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero.

A partire dal 31 dicembre 2024, detti soggetti (importatori e rappresentanti) dovranno attivarsi per ottenere l’autorizzazione a “dichiarante CBAM autorizzato”.

Al termine del periodo transitorio, dunque a far data dal 1° gennaio 2026, solo i  “dichiaranti CBAM autorizzati” nel registro CBAM, per i quali sussisterano stringenti obblighi dichiarativi, nonchè l’onere di presentare una dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE e di restituire un numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate, potranno importare nell’UE i prodotti di cui all’Allegato I.

Gli aspetti sanzionatori, legati alla violazione degli obblighi dichiarativi da parte dell’importatore o del rappresentante indiretto, sono lasciati a ciascuno Stato membro che dovrà prevedere una “una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva”.

Cosa fare

Ai soggetti che, a decorrere dal 1°ottobre 2023, dovranno conformarsi alle disposizioni transitorie ovvero agli obblighi dichiarativi, si consiglia preliminarmente di:

  • valutare se i prodotti importati rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento;
  • mappare i Paesi di approvvigionamento;
  • individuare i soggetti responsabili, all’interno della catena di approvvigionamento, del rilascio delle informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi dichiarativi;
  • valutare la qualità delle informazioni ottenute in relazione al soddisfacimento dei suddetti obblighi dichiarativi;
  • verificare quali sono i requisiti soggettivi per poter adempiere alle prescrizioni del Regolamento.

Articoli recenti

Senza-titolo-1

Iscriviti subito alla nostra Newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie e novità del mondo Laghezza.