DICHIARAZIONE CBAM: dal 1° luglio 2024 obbligatorio indicare i valori reali delle emissioni

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Per le importazioni di “merci CBAM” effettuate a partire dal 1° luglio 2024, non sarà più possibile avvalersi dei valori di default pubblicati dalla Commissione europea.

Ciò significa che a partire da tale data e per tutto il periodo transitorio, gli importatori, per poter adempiere agli obblighi di rendicontazione trimestrale, dovranno essere in possesso dei dati reali (c.d. Actual Data) delle emissioni di anidride carbonica riferite agli impianti di produzione situati nei Paesi Terzi.

I Dichiaranti CBAM (importatore/rappresentante doganale indiretto) quali unici responsabili,  hanno quindi l’onere di reperire e verificare la correttezza di tali dati, entro il termine di presentazione delle relazioni trimestrali.

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📌 raccolta parametri di rendicontazione e primo screening della completezza delle informazioni

📌 analisi e verifica del processo di rendicontazione per valutare la “Reliability” del dato e del calcolo

📌calcolo delle Emissioni Incorporate (c.d. Embedded Emissions)

📌 gestione dei dati attraverso un apposito strumento di calcolo del “Carbon Footprint”

📌 gestione dei dati tramite tecnologia Blockchain

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