Per le importazioni di βmerci CBAMβ effettuate a partireΒ dal 1Β° luglio 2024, non sarΓ piΓΉ possibile avvalersi dei valori di defaultΒ pubblicati dalla Commissione europea. CiΓ² significa che a partire da tale data e per tutto il periodo transitorio, gli importatori, per poter adempiere agli obblighi di rendicontazione trimestrale, dovranno essere in possesso dei dati reali… Continua a leggere DICHIARAZIONE CBAM: dal 1Β° luglio 2024 obbligatorio indicare i valori reali delle emissioni