Consulenza doganale

EUDR 2026

Rendi conforme la tua Azienda al regolamento europeo Anti‑Deforestazione

Dal 30 dicembre 2026 entrano in vigore i nuovi obblighi EUDR.
Affidati agli esperti Laghezza per verificare la conformità della tua filiera e gestire gli adempimenti previsti dal Regolamento.

Cos'è l'EUDR?

Il Regolamento europeo contro la deforestazione e il degrade forestale.

Dal 30 dicembre 2026 entreranno in vigore, per la maggior parte delle aziende europee, gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2023/1115 (EUDR – EU Deforestation Regulation), una delle principali novità normative in materia di sostenibilità, commercio internazionale e gestione delle filiere globali.

L’obiettivo del Regolamento è contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati alla produzione e al commercio di specifiche materie prime e dei prodotti da esse derivati, garantendo che i beni immessi sul mercato europeo o esportati dall’Unione Europea non siano collegati a pratiche di deforestazione successive al 31 dicembre 2020.

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Prodotti interessati dal Regolamento

L’EUDR si applica a sette materie prime principali e a numerosi prodotti derivati identificati da specifici codici doganali.

Cacao
Caffè
Palma da olio
Bovini

 

Gomma
Legno
Soia

Tra i prodotti interessati rientrano, ad esempio, cioccolato e preparazioni a base di cacao, pneumatici, articoli in gomma, mobili in legno, pannelli, carta, costruzioni prefabbricate, olio di soia e molti altri prodotti derivati.

Chi è soggetto agli obblighi

La normativa coinvolge gli operatori economici che importano, esportano, trasformano o commercializzano i prodotti interessati dal Regolamento.

In particolare:

  • operatori che immettono per la prima volta i prodotti sul mercato UE;
  • operatori che esportano tali prodotti fuori dall’Unione Europea;
  • operatori a valle che trasformano o commercializzano prodotti già coperti da una Dichiarazione di Dovuta Diligenza;
  • commercianti che mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati.

La responsabilità principale ricade sull’operatore a monte, ovvero il primo soggetto che introduce il prodotto nel mercato europeo.

Il percorso di Due Diligence

L’articolo 8 del Regolamento prevede un processo strutturato in tre fasi.

1. Raccolta delle informazioni

Raccolta delle informazioni sui prodotti e sui fornitori, inclusa la geolocalizzazione degli appezzamenti di produzione, la documentazione di conformità e le eventuali certificazioni disponibili.

2. Valutazione del rischio

Analisi delle informazioni raccolte per verificare il rischio di non conformità dei prodotti. La valutazione considera diversi elementi, tra cui:

  • paese di produzione;
  • presenza di foreste;
  • presenza di popolazioni indigene;
  • diffusione della deforestazione;
  • affidabilità della documentazione;
  • livello di corruzione;
  • complessità della supply chain.

3. Attenuazione del rischio

Qualora il rischio non risulti nullo o trascurabile, è necessario adottare misure correttive, come audit aggiuntivi, verifiche indipendenti o ulteriori richieste documentali.

Gli obblighi previsti dal Regolamento

Per poter importare o esportare i prodotti interessati, le aziende devono presentare una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS – Due Diligence Statement) attraverso il portale europeo TRACES.

La dichiarazione deve dimostrare che:

  • il prodotto non proviene da terreni che sono stati soggetti a deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020;
  • la produzione è avvenuta nel rispetto della normativa del Paese di origine;
  • la filiera è stata adeguatamente verificata e monitorata.

Cosa rischiano le aziende non conformi?

Il quadro sanzionatorio previsto dal regolamento è particolarmente severo.

Le sanzioni possono comprendere:

  • multe fino ad almeno il 4% del fatturato annuo dell’operatore economico a livello di Unione;
  • confisca delle merci;
  • confisca dei proventi derivanti dalle operazioni contestate;
  • esclusione temporanea da appalti pubblici e finanziamenti;
  • divieto temporaneo di commercializzazione o esportazione dei prodotti interessati.

Prepararsi oggi significa evitare criticità domani

L’EUDR rappresenta un importante cambiamento per le imprese coinvolte nelle filiere interessate dal Regolamento. Avviare per tempo l’analisi della propria esposizione consente di affrontare gli obblighi in modo strutturato, riducendo rischi operativi, ritardi, blocchi in dogana e potenziali sanzioni.

Come Laghezza supporta le aziende

Grazie alla partnership con primari studi di consulenza ambientale, Laghezza affianca le aziende in ogni fase del percorso di adeguamento al Regolamento EUDR. Il nostro approccio operativo comprende:

  • analisi preliminare dei codici doganali e dei prodotti coinvolti;
  • mappatura della filiera e interlocuzione con i fornitori;
  • raccolta e verifica della documentazione richiesta;
  • supporto nella geolocalizzazione degli appezzamenti;
  • valutazione e mitigazione del rischio;
  • redazione di procedure interne;
  • predisposizione e conservazione della documentazione;
  • assistenza nella compilazione e presentazione della DDS tramite TRACES;
  • supporto continuativo in caso di aggiornamenti normativi, controlli e formazione.

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