Dal 30 dicembre 2026 entrano in vigore gli obblighi EUDR. Scopri quali prodotti sono coinvolti, come funziona la Due Diligence e come Laghezza supporta le Aziende nella compliance.
Dal 30 dicembre 2026 entreranno in vigore per la maggior parte delle aziende europee gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2023/1115, noto come EUDR (“EU Deforestation Regulation”), una delle più importanti novità normative degli ultimi anni in materia di sostenibilità, commercio internazionale e gestione delle filiere globali.
L’obiettivo del regolamento è chiaro: contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati alla produzione e al commercio di specifiche materie prime e dei prodotti da esse derivati, garantendo che i beni immessi sul mercato europeo (importati) o esportati dall’Unione Europea non siano collegati a pratiche di deforestazione successive al 31 dicembre 2020.
Perché nasce l’EUDR?
Tra il 1990 e il 2020 il mondo ha perso circa 420 milioni di ettari di foresta, un’area più estesa dell’intera Unione Europea. La deforestazione rappresenta inoltre una delle principali cause delle emissioni globali di gas serra e della perdita di biodiversità.
Per questo motivo l’Unione Europea ha introdotto un sistema di controlli e responsabilità che coinvolge direttamente gli operatori economici che importano, commercializzano o esportano determinate materie prime.
Quali prodotti sono coinvolti?
L’EUDR si applica a sette materie prime principali:
- Cacao
- Caffè
- Palma da olio
- Bovini
- Gomma
- Legno
- Soia
Il regolamento non riguarda soltanto le materie prime in senso stretto, ma anche numerosi prodotti derivati che le contengono o che sono stati realizzati utilizzandole. Tra questi troviamo, ad esempio, cioccolato e preparazioni a base di cacao, caffè solubile, pneumatici, articoli in gomma, mobili in legno, pannelli, carta, costruzioni prefabbricate, olio di soia e molti altri prodotti identificati attraverso specifici codici doganali.
Chi è soggetto agli obblighi?
La normativa coinvolge principalmente:
- Operatori che immettono per la prima volta i prodotti interessati sul mercato UE;
- Operatori che esportano tali prodotti fuori dall’Unione Europea;
- Operatori a valle che trasformano o commercializzano prodotti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza;
- Commercianti che mettono a disposizione sul mercato prodotti interessati.
La responsabilità principale ricade sul cosiddetto “operatore a monte”, ovvero il primo soggetto che introduce il prodotto nel mercato europeo.
Gli obblighi previsti dal regolamento
Per poter commercializzare o esportare i prodotti interessati, le aziende dovranno presentare una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS – Due Diligence Statement) attraverso il sistema europeo TRACES.
Attraverso questa dichiarazione l’operatore dovrà dimostrare che:
- il prodotto non proviene da terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale successivi al 31 dicembre 2020;
- la produzione è avvenuta nel rispetto della normativa del Paese di origine;
- la filiera è stata adeguatamente verificata e monitorata.
Il percorso di Due Diligence: i tre passaggi fondamentali
L’articolo 8 del regolamento prevede un processo strutturato che si sviluppa in tre fasi principali.
1. Raccolta delle informazioni
È la fase più impegnativa e strategica.
L’azienda deve raccogliere informazioni dettagliate sui prodotti e sui fornitori coinvolti, inclusa la geolocalizzazione degli appezzamenti di produzione, la documentazione a supporto della conformità normativa e le eventuali certificazioni disponibili.
2. Valutazione del rischio
Le informazioni raccolte vengono analizzate e verificate e sulla base di tali informazioni si procede con una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi
Tra i fattori considerati rientrano:
- rischio attribuito al paese di produzione;
- presenza di foreste nel paese di produzione;
- presenza di popoli indigeni nel paese di produzione;
- diffusione della deforestazione o degrado forestale nel paese di produzione;
- affidabilità della documentazione;
- livello di corruzione locale;
- complessità della supply chain.
Grazie alla partnership con primari studi di consulenza ambientale, Laghezza SpA è in grado di affiancare le aziende in ogni fase dell’adeguamento all’EUDR, trasformando un obbligo normativo in un percorso gestibile e sicuro.
3. Attenuazione del rischio
Se il rischio individuato non risulta nullo o trascurabile, l’azienda è tenuta a adottare misure correttive e di mitigazione, quali audit aggiuntivi, verifiche indipendenti o richieste documentali supplementari.
Il ruolo del benchmarking dei Paesi
La Commissione Europea ha classificato i Paesi secondo tre livelli di rischio:
- Basso rischio
- Rischio standard
- Alto rischio
I prodotti provenienti da Paesi classificati a basso rischio possono beneficiare di una procedura di due diligence semplificata, mentre per quelli provenienti da Paesi a rischio standard o alto si applica il processo completo di due diligence.
TRACES: il portale europeo per la DDS
Una volta effettuata la due diligence sul prodotto, l’operatore dovrà presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza attraverso il Portale TRACES.
A tal fine, le principali attività operative richieste alle aziende vi sono:
- creazione dell’account EU Login;
- creazione di un secondo account e richiesta di un ruolo (operatore, rappresentante autorizzato, autorità);
- compilazione della DDS (inserimento delle informazioni relative ai prodotti e caricamento dei dati di geolocalizzazione in formato GeoJSONCosa rischiano le aziende non conformi?
Il quadro sanzionatorio previsto dal regolamento è particolarmente severo.
Le sanzioni possono comprendere:
- multe fino ad almeno il 4% del fatturato annuo UE;
- confisca delle merci;
- confisca dei proventi derivanti dalle operazioni contestate;
- esclusione temporanea da appalti pubblici e finanziamenti;
- divieto temporaneo di commercializzazione o esportazione dei prodotti interessati.
Come supporta le aziende Laghezza S.p.A.
L’adeguamento all’EUDR richiede competenze normative, conoscenze doganali e capacità di coordinamento della filiera.
Per questo Laghezza S.p.A. ha sviluppato un approccio operativo che accompagna le aziende lungo tutto il percorso di compliance.
I nostri servizi comprendono:
- Analisi preliminare dei codici doganali e dei prodotti coinvolti;
- Mappatura della filiera e interlocuzione con i fornitori;
- Raccolta e verifica della documentazione richiesta;
- Supporto nella geolocalizzazione degli appezzamenti;
- Valutazione e mitigazione del rischio;
- Predisposizione e conservazione della documentazione necessaria;
- Assistenza nella compilazione e presentazione della DDS tramite TRACES;
- Supporto continuativo in caso di aggiornamenti normativi o controlli e formazione.
Prepararsi oggi significa evitare criticità domani
L’EUDR rappresenta una sfida significativa per molte imprese, ma anche un’opportunità per aumentare la trasparenza, il controllo e l’affidabilità delle proprie catene di approvvigionamento.
Avviare per tempo l’analisi della propria esposizione al regolamento consente di affrontare gli obblighi in modo strutturato, riducendo rischi operativi, ritardi, blocchi in dogana e potenziali sanzioni.
Per maggiori informazioni o per richiedere una valutazione preliminare della propria situazione aziendale, il team Laghezza è a disposizione all’indirizzo eudr@laghezza.com.
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